Solo il debitore è parte necessaria del giudizio di omologa della composizione della crisi
L’OCC non ha il potere di rappresentanza del debitore e/o della procedura
Con la sentenza n. 21828, depositata nella giornata di ieri, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui l’Organismo di composizione della crisi (OCC) non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo di composizione della crisi di cui all’art. 12 della L. 3/2012, né assume tale veste nel procedimento di reclamo, o in quello, innanzi alla Cassazione, avverso i provvedimenti emessi all’esito di quest’ultimo, ovvero nei giudizi di annullamento o risoluzione dell’accordo.
Nel caso di specie, a fronte del rigetto del reclamo, ex art. 12 comma 2 della L. 3/2012, contro il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi, il creditore ricorreva in Cassazione, notificando il ricorso all’OCC e non al debitore
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