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IMPRESA

Cram down in senso «estensivo» e con l’obbligo di adesione entro 90 giorni

Incerta l’applicazione della nuova disciplina alle procedure pendenti

/ Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Sabato, 4 settembre 2021

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Il DL 118/2021 ha impattato anche sulla disciplina del c.d. cram down (fiscale e previdenziale), recentemente introdotta dall’art. 3 comma 1-bis lett. a) del DL 125/2020 conv. L. 159/2020 attingendo alle novità del Codice della crisi.

Per effetto dell’intervento del 2020, l’omologazione forzata del concordato preventivo, a norma dell’art. 180 comma 4 del RD 267/42, era riconosciuta “anche in mancanza di voto” da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione era determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 del RD 267/42 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’art. 161 comma

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