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OPINIONI

I commercialisti non devono provare le competenze per la composizione negoziata

Va reintrodotto l’esonero dal documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa

/ Antonino TROMMINO

Sabato, 27 novembre 2021

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Pubblichiamo l’intervento di Antonino Trommino, Presidente dell’Associazione ADR e CRISI.

La circolare del 20 aprile 2001, elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d’intesa con i Presidenti della Camera e del Senato, che disciplina la redazione degli atti normativi, indica, nel dettaglio, regole sia formali che sostanziali:
- le prime riguardanti il linguaggio normativo e la ricerca di moduli omogenei di redazione dei testi;
- le seconde rivolte al corretto utilizzo delle fonti, alla necessità di impostare correttamente il processo di produzione delle norme, in modo da evitare una mancata o incompleta attuazione delle norme stesse.

A tal fine le Relazioni illustrative sono necessarie a fornire l’esplicitazione delle motivazioni del provvedimento, delle sue finalità, dei suoi raccordi con la normativa previgente e dei contenuti normativi delle disposizioni proposte. In particolare, nella relazione devono essere enunciati i principi ispiratori dell’iniziativa medesima, i contenuti e, dettagliatamente, devono essere illustrati i singoli articoli.

La Relazione illustrativa allo “Schema di Decreto Legge recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” (DL 118/2021) riteneva che, mentre la specifica formazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili, unita all’anzianità di iscrizione, fosse sufficiente per conferire a tale categoria un’adeguata competenza in materia aziendale, per gli avvocati e i consulenti del lavoro tale competenza doveva essere dimostrata attraverso specifica documentazione, attestante l’esperienza e i risultati raggiunti nella ristrutturazione aziendale.
La diversa regolamentazione veniva determinata dalla varietà delle competenze ed esperienze professionali proprie degli avvocati e dei consulenti del lavoro, non necessariamente formati nel settore aziendalistico.

Questo motivato, e direi corretto, distinguo voluto dal legislatore fra le diverse categorie professionali è improvvisamente scomparso in sede di conversione in legge del DL 118/2021, lasciando il posto a una modifica che impone ai dottori commercialisti ciò che gli era stato prima riconosciuto di diritto e cioè l’esonero dal documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.

Inoltre, la norma così come letteralmente riscritta all’art. 3 comma 3, a causa della famigerata congiunzione “e”, fa emergere il fondato dubbio che per accedere all’Elenco degli esperti indipendenti occorra la doppia iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e degli avvocati.

Non è il primo caso in cui ci siano “e” di troppo nel decreto in commento laddove, ad esempio, all’art. 2 comma 1, viene così testualmente riportato: “L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio...” .
Ovviamente, la norma, anche in quest’ultimo caso, dovrebbe essere letta in via interpretativa essendo certamente improbabile (anche se non impossibile) che un imprenditore commerciale per accedere alla composizione negoziata debba essere anche agricoltore (fra l’altro il testo sopra riportato risulta ulteriormente errato nella sua forma grammaticale in quanto il “si trova” dovrebbe essere sostituito in “si trovano” essendo due soggetti ben distinti).

Quanto in ultimo evidenziato (errori materiali che, per l’applicazione delle norme, impongono sforzi interpretativi) è in palese contrasto con le finalità ispiratrici del documento di prassi elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri richiamato.

Sufficiente la specifica formazione unita all’anzianità di iscrizione

Tali errori devono essere prontamente rimossi e in particolare deve essere ripristinato ciò che il legislatore di prime cure aveva riconosciuto ai dottori commercialisti e agli esperti contabili: l’esonero dal documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa in ragione della specifica formazione che, unita all’anzianità di iscrizione, risulta ampiamente sufficiente per conferire a tale categoria un’adeguata competenza in materia aziendale.

In conclusione, il mancato riconoscimento di diritto ai dottori commercialisti di competenze aziendalistiche nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa non credo sia frutto di un ripensamento del legislatore avvenuto in meno di due mesi intercorrenti dalla data di emanazione del DL a quella di conversione; credo, invece, che trovi fondamento nell’efficace operato di forze lobbistiche che nulla hanno a che fare con un reale interesse di risanamento delle imprese in difficoltà, mirando a riservare a pochi e non ai più (per i quali vi è una reale necessità di accesso) il titolo di esperto.

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