Nel determinare il compenso prevale l’accordo tra professionista e cliente
Residuale per la predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito il ricorso ai criteri di cui al DM 140/2012
Con ordinanza n. 5237, depositata ieri, la Cassazione ha confermato che, ai fini della determinazione del compenso del professionista per la predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito, il ricorso ai parametri di cui al DM 140/2012 ha carattere residuale, in quanto consentito solo nell’ipotesi in cui tra il cliente ed il professionista non sia intervenuto alcun accordo sul compenso.
L’art. 2233 commi 1 e 2 c.c. stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. ...
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