Confermata l’irretroattività dell’esclusione delle persone fisiche da IRAP
Da stabilire se, pur restando l’imposta dovuta fino al 2021, l’omesso versamento divenga non sanzionabile in applicazione del favor rei
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07710, è stato ribadito che l’esclusione da IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni, disposta dall’art. 1 comma 8 della L. 234/2021, si applica soltanto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, come peraltro stabilito dalla stessa norma.
Alla stessa non può, quindi, essere riconosciuta efficacia retroattiva, con il risultato che, fino al 2021, detta esclusione è subordinata all’insussistenza di un’attività autonomamente organizzata, secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
In proposito, si ricorda che, affinché esista un’attività autonomamente organizzata, occorre che il contribuente, ...