Ambito di applicazione dubbio per la correzione degli errori
La semplificazione sembra riferibile ai soli soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata
L’art. 8 comma 1 lett. b) del DL n. 73/2022 (c.d. “Semplificazioni fiscali”), pubblicato sulla G.U. 21 giugno 2022 n. 143, ha modificato l’art. 83 comma 1 del TUIR per quanto attiene al trattamento fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili.
In particolare, è stato previsto che i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) “valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili”.
Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine