Accordo di ristrutturazione con automatica liberazione per i garanti
Permangono le incertezze tra cram down ed estensione dell’accordo ai creditori non aderenti
L’art. 20 comma 1 lett. f) del DL 118/2021 ha introdotto l’art. 182-decies del RD 267/42, riprodotto nell’art. 59 del DLgs. 14/2019, per definire il trattamento dei coobbligati e dei soci illimitatamente responsabili in caso di accordo di ristrutturazione: per questi ultimi la liberazione potrebbe essere solo parziale.
La norma affronta il tema delle garanzie e delle obbligazioni di regresso nei casi di creditori aderenti su base volontaria o di trascinamento (es. accordi ad efficacia estesa di cui all’art. 61 del DLgs. 14/2019), nonché l’efficacia della remissione del debito a beneficio di una società nei confronti dei soci di questa illimitatamente responsabili.
Il primo comma introduce l’operatività ex lege dell’art. 1239 c.c. degli effetti remissori ...