Il sequestro del conto corrente non integra forza maggiore
Ieri la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35360, ha sancito che la forza maggiore è un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un’azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà previsto dall’art. 42 c.p.
Tali criteri vanno applicati anche per le sanzioni amministrative.
Pertanto, non si ha forza maggiore a causa del sequestro penale di ingenti somme in un momento antecedente all’avviso bonario con cui erano liquidati i redditi soggetti a tassazione separata.
A quanto pare le sanzioni di cui si chiedeva la non applicabilità erano quelle per mancato pagamento dell’avviso bonario.
Pur rilevando che per formulare considerazioni puntuali sarebbe necessario visionare tutti gli atti di causa, il principio potrebbe sembrare eccessivo.