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Mercoledì, 29 marzo 2023 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Obbligo di ritenuta e di rilascio della CU per compensi ad avvocati di controparti vittoriose

/ REDAZIONE

Sabato, 4 febbraio 2023

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Le amministrazioni pubbliche che, in qualità di sostituti d’imposta, corrispondono somme dovute nei confronti di avvocati difensori della controparte vittoriosa, sono tenute ad applicare le ritenute e ad emettere la Certificazione Unica. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 189 pubblicata ieri, 3 febbraio 2023.

Ai sensi dell’art. 29 comma 5 del DPR 600/73, infatti, le amministrazioni pubbliche che corrispondono compensi sono obbligate a effettuare le ritenute all’atto del pagamento, assumendo la veste di sostituti d’imposta.
Ciò avviene pertanto anche nel caso di corresponsione di spese di lite nei confronti di avvocati difensori della controparte vittoriosa, sia nel caso in cui le somme siano corrisposte a un avvocato antistatario, sia nel caso in cui siano riscosse, come nel caso di specie, da un avvocato munito di delega all’incasso. A nulla rileva l’eventuale qualificazione di sostituto d’imposta della controparte vittoriosa.

Qualora i compensi siano corrisposti ad avvocati che applicano il regime forfetario ex art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, per i quali è espressamente previsto che i compensi non siano assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, il soggetto che eroga i compensi è comunque tenuto a emettere la Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, riportando l’intero importo corrisposto sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) che al punto 7 (altre somme non soggette a ritenuta).

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