Esenzione IVA secondo lo Stato membro in cui ha sede il prestatore
Per i servizi esenti forniti a persone fisiche di un altro Stato membro, si guarda alla normativa ove ha sede l’attività economica
Con la sentenza di ieri relativa alla causa C-620/21, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che, qualora siano rese prestazioni esenti IVA B2C che coinvolgono soggetti di più Stati membri, la spettanza del regime di esenzione deve essere valutata sulla base della normativa dello Stato del soggetto passivo prestatore.
Il caso esaminato dalla Corte Ue concerne l’erogazione di servizi sociali, da parte di una società stabilita in uno Stato membro, nei confronti di persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui tale società ha fissato la sede della propria attività.
Al fine di determinare le condizioni del regime di esenzione, ci si chiede, tra l’altro, quale normativa debba essere assunta (se quella dello Stato ove è stabilito il prestatore ...