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La nullità civilistica dell’atto non basta per negare la detrazione IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 maggio 2023

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Una normativa di uno Stato membro dell’Ue non può negare il diritto alla detrazione dell’IVA per il solo fatto che un’operazione è considerata simulata e viziata da nullità, ai sensi del diritto civile nazionale.
Infatti, è necessario dimostrare che sussistono gli elementi per qualificare tale operazione come simulata, alla luce del diritto dell’Unione, oppure, nel caso l’operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasione dell’IVA o da un abuso di diritto.
Si tratta di quanto sancito ieri dalla Corte di Giustizia dell’Ue, nella sentenza relativa alla causa C-114/22, in merito all’interpretazione degli artt. 167, 168 lett. a), 178 lett. a) e 273 della direttiva 2006/112/Ce, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.

Il caso esaminato riguarda una società polacca che aveva ceduto marchi a un altro soggetto passivo. A quest’ultimo è stato successivamente negato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, in quanto la cessione dei marchi era stata considerata nulla, in forza del diritto civile nazionale, poiché l’atto era simulato.

A tale proposito, la Corte di Giustizia ha rilevato che gli elementi secondo i quali un atto giuridico può essere qualificato come simulato e quindi dichiarato nullo, ai sensi delle norme del diritto civile polacco, non coincidono con quelli che permettono di considerare un’operazione simulata alla luce del diritto dell’Ue.
Pertanto, il diniego del diritto alla detrazione dell’IVA non è giustificato nella situazione descritta.

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