Lavoratore legittimato a insinuarsi al passivo per il TFR non versato al Fondo
Legittimato attivo è invece il Fondo complementare se dall’istruttoria risulta che il conferimento del TFR è qualificabile come cessione del credito
La Cassazione, con la sentenza n. 16116 depositata ieri, 7 giugno 2023, ha chiarito a chi spetti la legittimazione attiva all’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro con riguardo alle quote di trattamento di fine rapporto conferito a un Fondo di previdenza complementare nel caso in cui il datore di lavoro lo abbia accantonato senza, però, poi versarlo.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che in questi casi la legittimazione spetta, di regola, al lavoratore, a causa dello scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall’istruttoria emerga che non vi sia stata una delegazione di pagamento ma una cessione del credito in favore del Fondo complementare, con conseguente legittimazione attiva
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