Dire che la documentazione è dal commercialista non salva dal reato
La responsabilità per occultamento o distruzione di documenti contabili ricade sul rappresentante legale della società
La Cassazione, nella sentenza n. 25585, depositata ieri, ribadisce taluni importanti principi in ordine alla fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000.
Si ricorda che, ai sensi di tale disposizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
La decisione in commento – nel rigettare il ricorso dell’imputato avverso le conformi decisioni di condanna dei giudici di merito, ...
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