Trust a favore dei figli revocabile secondo le regole degli atti gratuiti
La Cassazione ribadisce che questo tipo di vincolo non costituisce adempimento dell’obbligo di contribuire ai bisogni familiari
L’atto istitutivo di un trust familiare, posto in essere dalla madre a favore dei figli, non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge, ma configura un atto a titolo gratuito ai fini della revocatoria ordinaria.
Di conseguenza, per l’esercizio dell’azione ex art. 2901 c.c. non occorre che il terzo sia consapevole del pregiudizio che stava arrecando ai creditori del disponente mediante quell’atto. Questo è uno dei principi ribaditi dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 28146 depositata ieri.
Nel caso oggetto di decisione, una banca, creditrice della convenuta per un’ingente somma di denaro, agiva per far dichiarare l’inefficacia dell’atto con cui la debitrice aveva istituito un trust che aveva come beneficiari ...