Divieto generale per il commercialista di esercitare attività d’impresa
Il professionista può ricoprire l’incarico di amministratore di una società solo al ricorrere di circostanze tassative
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 26346, depositata ieri, ha fornito alcune utili precisazioni con riguardo al delicato tema dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di dottore commercialista con altre attività e, nello specifico, con l’esercizio dell’attività d’impresa.
Nel caso di specie, la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC) aveva “cancellato” – per l’avvenuto esercizio della professione in condizioni di incompatibilità – diverse annualità di contribuzione riguardanti un professionista che, nel periodo in considerazione, era stato socio di maggioranza e presidente del CdA (nonché, successivamente, amministratore unico) di una srl di cui aveva curato la contabilità, i rapporti con il personale e
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