Necessaria la prova datoriale per trasferire il lavoratore ritenuto incompatibile
Il datore di lavoro deve ottemperare all’onere di dimostrare la sussistenza delle ragioni tecnico-organizzative ex art. 2103 c.c.
In base all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il trasferimento del dipendente per incompatibilità aziendale, dovuto allo stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, dev’essere ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c., anziché a ragioni punitive e disciplinari.
Da ciò consegue, dunque, che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento del dipendente prescinde dalla colpa (in senso lato) di quest’ultimo, così come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.
In particolare, come sottolineato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27226/2018, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41