Garanzia dal divieto del «ne bis in idem» anche con sanzioni avanti ad autorità diverse e di tipo penale
Nella ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale il divieto del “ne bis in idem” assicura una garanzia anche nei casi di sanzioni irrogate avanti ad autorità diverse e aventi natura sostanzialmente penale (“criteri Engel”). Ciò riguarda pertanto anche il sistema italiano del doppio binario punitivo nel diritto tributario.
La sentenza n. 37312, depositata ieri dalla Cassazione, ne fa applicazione in un caso in cui si poneva il problema della “doppia sanzione” relativa all’omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000).
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di precisare il perimetro della garanzia convenzionale del divieto di un secondo giudizio, in ambito tributario, con la decisione A. e B. Norvegia, i cui principi sono stati confermati dalla successiva giurisprudenza (cfr. Johannesson contro Islanda del 18 maggio 2017).
Alla luce di tali principi, non viola il “ne bis in idem” la celebrazione di un processo penale, e l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall’amministrazione tributaria con una sovrattassa, purché sussista tra i due procedimenti una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”.
Così brevemente ripercorsa l’evoluzione giurisprudenziale e messi a fuoco i criteri rilevanti per l’accertamento del “ne bis in idem”, nel caso concreto, la sentenza in commento ritiene che sia mancata, da parte dei giudici territoriali, una corretta verifica dei presupposti per l’applicazione del “ne bis in idem”, come sopra delineati. Sicché la sentenza viene annullata con rinvio per l’accertamento della sussistenza di una connessione temporale sufficientemente stretta.
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