Scissione mediante scorporo e conferimento con differenze procedurali
Le due operazioni si differenziano per le competenze decisionali, la tutela dei terzi e la presenza di beni immobili nel patrimonio scorporato
Sul piano pratico e operativo, una scissione mediante scorporo, di cui all’art. 2506.1 c.c., realizza il medesimo risultato di un’operazione di conferimento, nel senso che l’aggregato patrimoniale oggetto dell’operazione (patrimonio scisso o conferito) fuoriesce dalla sfera patrimoniale del soggetto dante causa (società scissa o soggetto conferente) e viene “sostituito” da una partecipazione al patrimonio del soggetto avente causa (società beneficiaria o conferitaria) che lo riceve.
Questa perfetta identità di risultato non deve però far trascurare le profonde differenze che permangono, tra le due operazioni alternative, dal punto di vista della loro natura giuridica, da cui discendono riflessi altrettanto differenti sul piano del trattamento contabile e fiscale
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