Apporto di risorse esterne non irrisorio per il concordato minore
In mancanza di finanza endogena la procedura è inammissibile
In materia di sovraindebitamento, e con particolare riferimento alla struttura del concordato minore, l’art. 74 del DLgs. 14/2019 (CCII) stabilisce che “I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale”, con un focus, dunque, decisamente orientato alla “continuità”.
Tuttavia, la disposizione è mitigata dal successivo comma 2 del medesimo articolo, che ammette anche un’ipotesi “liquidatoria”, seppur alla sola condizione che sia “previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”.
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