L’accollo nel concordato fallimentare con assuntore non sconta il registro
In questo contesto l’accollo è un effetto legale, non una clausola negoziale inserita volontariamente dalle parti
La Cassazione, in due sentenze “gemelle” (l’una depositata ieri, la n. 31590 e l’altra depositata il 13 novembre, la n. 31530) consolida il proprio orientamento in tema di tassazione del concordato fallimentare con terzo assuntore, con specifico riferimento alla questione dell’accollo dei debiti della procedura.
Va premesso che il concordato fallimentare può prevedere l’intervento di un terzo assuntore (art. 124 del RD 267/42, art. 240 del DLgs. 14/2019). In tal caso, l’assuntore si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata, in base allo schema civilistico dell’accollo (art. 1273 c.c. ), dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari.
L’applicazione dell’imposta di registro al decreto di omologa ...
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