ACCEDI
Mercoledì, 19 febbraio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

L’assicurazione del ragioniere commercialista non copre l’attività svolta come consulente del lavoro

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 novembre 2023

x
STAMPA

La Cassazione, nell’ordinanza n. 32282 depositata ieri, ha affermato che la polizza professionale che fa riferimento soltanto alle leggi relative alla professione di ragioniere commercialista vigenti ratione temporis (DPR nn. 1067 e 1068/53) non copre i rischi derivanti dall’attività di consulente del lavoro, svolta dal medesimo professionista.

Nel caso di specie, un ragioniere, che era anche consulente del lavoro, prestava la propria opera nei confronti di una società, la quale lamentava un danno a seguito dell’errato inquadramento tariffario effettuato dal professionista all’INAIL. Al ragioniere, che chiedeva alla propria assicurazione di essere tenuto indenne, veniva negata la copertura; anche il Tribunale adito respingeva la domanda di indennizzo, ritenendo che la polizza coprisse la sola attività di ragioniere commercialista e non anche quella di consulente del lavoro.

La decisione è stata confermata anche dalla Suprema Corte: la polizza faceva riferimento soltanto alle leggi che individuavano la professione di ragioniere commercialista; ove le parti avessero inteso coprire anche la professione di consulente del lavoro, il contratto avrebbe dovuto farvi riferimento o, comunque, indicare la relativa legge professionale di categoria (la n. 12/79).

Peraltro, l’interpretazione delle clausole relative alla portata e all’estensione del rischio assicurato spetta al giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione, se rispettosa delle norme sull’interpretazione del contratto. Nel caso di specie, il nucleo dell’oggetto del contratto di assicurazione è stato correttamente individuato nelle attività tipiche del ragioniere commercialista in quanto a lui riservate, vale a dire quelle che possono essere esplicate soltanto previa iscrizione all’albo, e non anche quelle comunque svolte, nel rispetto delle previsioni di legge, quale quella di consulente del lavoro.

TORNA SU