Attestazioni di formazione in sicurezza sul lavoro esenti da bollo a certe condizioni
L’esenzione scatta solo se le istanze provengono da «Amministrazioni dello Stato» e sono scambiate tra di esse
Le istanze presentate da datori di lavoro pubblici per il proprio personale dipendente, volte ad attestare l’attività di formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi ed emergenze, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del DLgs. 81/2008, sono esenti da imposta di bollo ex art. 16 della Tabella B allegata al DPR 642/72 solo se provengono da “Amministrazioni dello Stato” e sono scambiate tra di esse.
Alle medesime condizioni, i relativi attestati emessi da un’Amministrazione dello Stato vanno esenti dal bollo, ai sensi della stessa norma.
Questi, in breve, i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 470, pubblicata ieri.
La risposta ricorda che l’art. 16 della Tabella, ove prevede l’esenzione in modo assoluto ...