La responsabilità del socio di snc verso altro socio non è illimitata
La Cassazione, nell’ordinanza n. 33915/2023, ha ribadito che nei rapporti tra i soci di una snc (e a prescindere dal titolo dell’azione fatta valere nei confronti della società) deve escludersi l’applicazione del principio della responsabilità solidale e illimitata di ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all’art. 2291 c.c., principio dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e quindi operante solo nei riguardi di questi.
Ciò è conseguenza della stessa struttura delle società di persone, cui l’ordinamento riconosce mera soggettività, ma non personalità giuridica perfetta, cioè una autonomia patrimoniale limitata, sancita da regole che hanno il precipuo scopo di garantire la tutela degli interessi dei terzi che hanno con essa contrattato e che, di conseguenza, non avrebbero ragione di operare, e non possono trovare applicazione, nei rapporti tra i soci stessi.
Laddove un socio eserciti un’azione nei confronti della società e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest’ultimo risponde dunque nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla società – salvo il successivo regresso tra i soci stessi – ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali (cfr. Cass. n. 21066/2016).