Per il pignoramento, i mobili nella casa del debitore si presumono di sua proprietà
Il comodato a terzi può non essere sufficiente a evitarne l’espropriazione
Quando un creditore ha ottenuto un titolo esecutivo (ad es., una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo) nei confronti del proprio debitore, può procedere a pignorare i suoi beni mobili, immobili o i suoi crediti nei confronti di terzi.
Il pignoramento mobiliare, in particolare, può avvenire mediante ricerca dei beni fatta dall’ufficiale giudiziario nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (art. 513 c.p.c.).
Una questione che talvolta si pone in sede di espropriazione riguarda la possibilità di opporre all’ufficiale giudiziario che accede alla casa del debitore il fatto che soggetti terzi vantino diritti sui beni presenti nell’immobile (ad esempio, perché gli sono stati concessi in comodato o in locazione, o perché sussiste un diritto di godimento
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