ETS con 110% per installare impianti solari fotovoltaici fino alla soglia di 200 kW
ONLUS, ODV e APS con i requisiti richiesti che svolgono servizi socio-sanitari non devono essere costituite in comunità energetiche rinnovabili
Per le ONLUS, ODV e APS, in possesso dei requisiti previsti dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, per l’installazione di impianti fotovoltaici il superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110% delle spese sostenute, indipendentemente da altre circostanze. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate in una risposta fornita nel corso della Videoconferenza del 1° febbraio 2024.
Aggiungendo il terzo periodo al comma 16-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, la L. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) ha previsto che, tra i soggetti che possono beneficiare del superbonus, vi siano anche le “comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo
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