Non imponibilità IVA delimitata per i servizi in porti e aeroporti
I servizi devono riflettere il funzionamento degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto
L’individuazione del corretto trattamento IVA da applicare ai servizi prestati in porti e aeroporti può risultare non agevole. Infatti, l’art. 9 del DPR 633/72 subordina l’applicazione del regime di non imponibilità alla sussistenza di specifici requisiti. Qualora l’operazione dovesse risultare imponibile, occorrerà verificare se l’imposta debba essere applicata con il meccanismo ordinario della rivalsa oppure se ricorra, per esempio, una fattispecie di reverse charge.
L’art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/72 prevede l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, con riguardo ai “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti
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