La presenza di alcuni indicatori della crisi non obbliga i sindaci alla segnalazione
Il Collegio sindacale deve effettuare un’analisi ampia della situazione in cui verte la società e attivarsi quando gli indizi di crisi risultino inequivoci
Nel caso in cui l’organo di controllo rilevi specifici segnali di crisi d’impresa a fronte dell’inerzia dell’organo gestorio è tenuto a segnalare a quest’ultimo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata della crisi.
Ciò potrebbe avvenire sia nei casi in cui il collegio rilevi i segnali previsti dall’art. 3 comma 4 del Codice della crisi (CCII) – debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta, esposizioni nei confronti delle banche che siano scadute da più di sessanta giorni – sia quando riceva specifiche segnalazioni dai creditori qualificati di cui all’art. 25-novies del CCII.
La sola presenza di uno o più indicatori, tuttavia, non determina automaticamente ...
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