Nomina di un liquidatore diverso dall’OCC per conflitto di interessi
La potenziale situazione di conflitto di interessi rientra tra i giustificati motivi di cui all’art. 270 comma 2 lett. b) del CCII
La sentenza con cui il Tribunale di Lucca, il 20 dicembre 2023, ha dichiarato l’apertura di una procedura di liquidazione controllata promossa da un debitore sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII, come modificato da primo e secondo decreto correttivo, DLgs. 147/2020 e DLgs. 83/2022) si distingue, ad avviso di chi scrive, per aver esaminato una fattispecie, diversa da quella sinora studiata dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, afferente i c.d. “giustificati motivi”.
Tali motivi, a mente dell’art. 270 comma 2 lett. b) del CCII, autorizzerebbero il Tribunale in composizione collegiale a nominare, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il liquidatore “scegliendolo
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