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Sabato, 15 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Ammesso il parere dei creditori prelazionari nel piano del consumatore

Possono esprimere il proprio parere su di una proposta che contempli un pagamento oltre l’anno

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Giovedì, 22 febbraio 2024

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Con l’ordinanza n. 4622 depositata ieri, la Cassazione ha affrontato due questioni che, pur afferenti a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ancora avviata sotto l’egida della previgente L. 3/2012, possono, ad avviso di chi scrive, offrire spunti interessanti anche per affrontare tali procedure oggi disciplinate dal DLgs. 14/2019 (recante il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII).

La vicenda trae origine da un ricorso straordinario per cassazione presentato da un debitore sovraindebitato ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost. avverso un decreto con cui il Tribunale in composizione collegiale, il 12 aprile 2022, in accoglimento del reclamo presentato da un creditore, aveva dichiarato inammissibile il piano del consumatore

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