Ammesso il parere dei creditori prelazionari nel piano del consumatore
Possono esprimere il proprio parere su di una proposta che contempli un pagamento oltre l’anno
Con l’ordinanza n. 4622 depositata ieri, la Cassazione ha affrontato due questioni che, pur afferenti a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ancora avviata sotto l’egida della previgente L. 3/2012, possono, ad avviso di chi scrive, offrire spunti interessanti anche per affrontare tali procedure oggi disciplinate dal DLgs. 14/2019 (recante il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII).
La vicenda trae origine da un ricorso straordinario per cassazione presentato da un debitore sovraindebitato ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost. avverso un decreto con cui il Tribunale in composizione collegiale, il 12 aprile 2022, in accoglimento del reclamo presentato da un creditore, aveva dichiarato inammissibile il piano del consumatore
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