Trasferimenti in Stati black list con prova a carico del contribuente
Rimane in vita anche dal 2024 in poi la presunzione contenuta nell’art. 2 comma 2-bis del TUIR
L’art. 2 del TUIR continua a riprodurre senza modifiche, anche a seguito della riforma operata da parte dell’art. 1 del DLgs. 209/2023, la presunzione contenuta nel comma 2-bis per cui, salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Per quanto riguarda l’individuazione di questi ultimi, si fa come di consueto riferimento alla lista contenuta nel DM 4 maggio 1999, costruita sulla base dei parametri del basso livello impositivo e dell’insufficienza di adeguati strumenti per lo scambio di informazioni.
La lista ha perso per strada negli anni alcuni Stati o territori, tra gli ultimi Malta e Cipro (nel 2010), San Marino (nel ...
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