Per le delibere di srl la metà del capitale sociale basta solo se è maggioranza
Con il voto favorevole di uno dei due soci al 50%, e quello contrario dell’altro, non si esprime la volontà sociale
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5429/2024, ha stabilito che la clausola statutaria di una srl che fissi il quorum deliberativo dell’assemblea in “almeno la metà del capitale sociale” deve essere intesa nel senso che la quota favorevole può anche essere pari a tale percentuale ma solo in assenza dell’espressione di una pari percentuale di voti in senso opposto, come accade quando i presenti siano espressione di meno del 100% del capitale. Quando, invece, il 50% del capitale approvi e il 50% respinga la proposta, la deliberazione non può dirsi approvata in ragione del mancato rispetto della regola maggioritaria.
Nel caso di specie, la clausola di cui sopra era stata inserita proprio in una srl con due soci al 50%.
Nell’aprile del 2007 il bilancio d’esercizio ...