L’abrogazione della mediazione non cambia la struttura del ricorso
Ora come allora, vigono le regole dell’art. 18 del DLgs. 546/92
L’art. 2 comma 3 del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220 ha abrogato l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, con effetto dal 4 gennaio 2024.
Per il sistema antecedente, qualora il valore della lite, calcolato in ottemperanza all’art. 12 del DLgs. 546/92 (sola maggiore imposta richiesta nell’atto), non superava i 50.000 euro il ricorso aveva pure valore di reclamo, e le parti, dopo la notifica, avevano novanta giorni per stipulare l’eventuale mediazione, decorsi i quali scattava il termine di trenta giorni per il deposito (art. 17-bis del DLgs. 546/92).
Dal punto di vista del contribuente, queste sono le novità:
- il deposito del ricorso deve ora sempre avvenire nei trenta giorni dalla notifica del ricorso a prescindere dal valore della lite, rischiando, in caso contrario, l’inammissibilità; ...
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