Il diritto al rimborso segue il credito IVA nella cessione d’azienda
Il soggetto legittimato varia a seconda che sia stato pattuito o meno il trasferimento del credito
Nell’ambito della cessione di un ramo d’azienda, i due contraenti (dante causa e avente causa) possono pattuire che sia incluso nel trasferimento anche il credito IVA maturato dal cedente.
In alternativa, può essere convenuto che il credito IVA non faccia parte delle attività oggetto della cessione.
Nella prima ipotesi, appare pacifico che, a fronte del trasferimento del credito IVA ai sensi dell’art. 1260 c.c. e dell’art. 5 comma 4-ter del DL 70/88, il cessionario d’azienda possa far valere il proprio diritto al rimborso.
I crediti fiscali sono, infatti, ceduti in via naturale nell’ambito del ramo d’azienda, a norma degli artt. 2558 e 2559 c.c., fermo restando l’obbligo di notifica all’Agenzia delle Entrate del credito IVA ceduto, secondo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41