Frode informatica per chi usa la «chiavetta» altrui per l’home banking
Non è possibile limitare l’identità digitale alle procedure di validazione della P.A., escludendo quelle di accesso a sistemi a gestione privatistica
La nozione di “identità digitale”, rilevante ai fini dell’aggravamento della pena per il reato di frode informatica, non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica Amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati.
L’art. 640-ter c.p. punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
L’art. 9 del DL 93/2013 convertito ha introdotto il comma 3 di tale disposizione in cui si prevede una circostanza ...