Dall’INAIL le indicazioni sull’accordo di sicurezza sociale tra Italia e Moldavia
Con la circ. n. 9/2024, l’INAIL ha illustrato l’Accordo tra l’Italia e la Moldavia, sottoscritto a Roma il 18 giugno 2021, in materia di sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° dicembre 2023.
Per quanto concerne l’ambito applicativo, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, sono ricomprese nell’Accordo:
- le prestazioni IVS previste dall’assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS;
- le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.
Sono invece escluse per l’Italia l’assegno sociale, le altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l’integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l’Italia richiede il requisito della residenza.
In merito all’ambito soggettivo, l’Accordo si applica alle persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni riconosciute conformemente alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti.
Sotto il profilo operativo, le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, all’INAIL; mentre, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate dai residenti in Italia all’istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite dell’INAIL.
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