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Messo in dubbio il momento da cui decorre la prescrizione del diritto alla rendita vitalizia

/ REDAZIONE

Mercoledì, 15 maggio 2024

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La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 13229 depositata ieri, 14 maggio 2024, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione riguardante la corretta interpretazione dell’art. 13 della L. 1338/62 in relazione, nello specifico, alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia a causa del mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi.

Nel caso di specie l’INPS aveva impugnato la decisione di secondo grado con cui era stato statuito che ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia risultava rilevante la conoscenza dell’impossibilità del datore di lavoro a provvedervi, e non il mero fatto obiettivo del decorso del tempo dall’omissione contributiva.

A fronte dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo, indipendentemente dalla conoscenza dell’omissione da parte del lavoratore, con l’ordinanza in commento i giudici di legittimità propendono per la decorrenza del termine di prescrizione in questione dalla data in cui matura il danno ex art. 2116 comma 2 c.c., norma secondo la quale nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

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