Per l’imputazione delle cessioni di beni non si guarda al «verbale di consegna»
Non rileva la data di tale scrittura contrattuale sottoscritta dalle parti, ma quella di consegna o spedizione del bene
La Cassazione, con la sentenza n. 14037, depositata ieri, 21 maggio 2024, si è pronunciata in merito all’individuazione dell’esercizio di competenza dei componenti di reddito relativi a cessioni di beni mobili.
A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. a) del TUIR, “ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza … i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”.
Occorre, peraltro,
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