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Sabato, 15 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

CONTABILITÀ

Per l’imputazione delle cessioni di beni non si guarda al «verbale di consegna»

Non rileva la data di tale scrittura contrattuale sottoscritta dalle parti, ma quella di consegna o spedizione del bene

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 maggio 2024

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La Cassazione, con la sentenza n. 14037, depositata ieri, 21 maggio 2024, si è pronunciata in merito all’individuazione dell’esercizio di competenza dei componenti di reddito relativi a cessioni di beni mobili.

A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. a) del TUIR, “ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza … i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”.

Occorre, peraltro,

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