Realizzo controllato più ampio per il conferimento di partecipazioni
Più facile con la riforma fiscale il conferimento in realizzo controllato di partecipazioni «non di controllo» in holding
Nel caso di effettuazione di un’operazione di conferimento di partecipazioni, per poter applicare il regime derogatorio di “realizzo controllato” previsto dal comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR, in luogo del regime normale di “realizzo della partecipazione conferita al valore normale” previsto altrimenti dall’art. 9 del TUIR, è necessario che la partecipazione oggetto di conferimento superi le soglie di qualificazione del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure del 25% del patrimonio (soglie abbattute, rispettivamente, a 2% e 5% nel caso in cui la scambiata sia una società quotata).
Se però oggetto di conferimento è la partecipazione in una holding, i predetti requisiti di qualificazione devono sussistere anche con riferimento
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