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NOTIZIE IN BREVE

Pronti i codici tributo per la regolarizzazione del magazzino

/ REDAZIONE

Martedì, 18 giugno 2024

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In attesa delle disposizioni attuative che dovranno approvare i coefficienti di maggiorazione necessari per procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (ex art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023), con la risoluzione n. 30 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per procedere al versamento: dell’IVA (dovuta solo nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali); dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP (questa dovuta sia nel caso dell’eliminazione che in quello dell’iscrizione di rimanenze).

Nel dettaglio, i codici sono i seguenti:
- “1732”, denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - IVA - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1733”, denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1734”, denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1735”, denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1736”, denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Nel modello F24, i codici tributo andranno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.“ è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (es., “01” per la prima) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (es. “02”, se le rate sono due).

Si ricorda che, in assenza delle richiamate disposizioni attuative, attualmente l’adeguamento risulta possibile solo nel caso dell’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, per il quale è dovuta l’imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto.

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