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Gli acconti concorrono alla formazione del plafond IVA

/ REDAZIONE

Mercoledì, 7 agosto 2024

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La fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond IVA, se l’operazione è nel suo insieme preordinata a una cessione all’esportazione ex art. 8 del DPR 633/72. Tuttavia, il plafond deve essere rettificato, qualora l’operazione non andasse poi a buon fine. È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 3 pubblicata ieri, 6 agosto 2024.

In merito al computo degli acconti ai fini del plafond IVA, è stata ritenuta ancora valida l’indicazione fornita nella C.M. n. 145/98 secondo cui, nelle ipotesi di emissione anticipata di fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore abituale, ma anche a quella del plafond.

Con riguardo all’obbligo di rettificare il plafond IVA qualora l’operazione non vada a buon fine, è stato richiamato, invece, il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30800/2022, in base al quale “discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall’esportatore abituale direttamente dalle cessioni all’esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute (...) il mutamento della natura di queste ultime, quand’anche sopravvenuto negli anni successivi (cd. splafonamento postumo), incide sull’entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell’imposta” (si veda “Necessario ridurre il plafond IVA se l’operazione perde la non imponibilità” del 20 ottobre 2022).

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