Deducibilità degli interessi passivi nel consolidato alla prova della libertà di stabilimento
Con l’ordinanza interlocutoria n. 24344, depositata ieri, la Cassazione chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sull’impossibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi (art. 96 del TUIR) corrisposti tra società partecipanti al consolidato fiscale prima delle modifiche operate dal DLgs. 147/2015.
Tale esclusione, riguardante la normativa vigente per i periodi d’imposta interessati (2010-2011-2012), non era invece prevista per le società aventi una controllante comune residente. Pertanto, tale circostanza potrebbe ledere il principio della libertà di stabilimento secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 54 del TFUE. L’art. 117 del TUIR consentiva, per i periodi di imposta in oggetto, unicamente un regime di tassazione di gruppo che includesse una controllante residente o, tutt’al più, richiedendo che la stabile organizzazione italiana della controllante non residente includesse le partecipazioni nel proprio patrimonio.
La Corte menziona la sentenza SCA holding (sentenza 12 giugno 2014, cause riunite nn. C-39/13, C-40/13 e C-41/13), secondo la quale “gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una società controllante residente può costituire un’entità fiscale unica con una controllata di secondo livello residente qualora la detenga tramite una o più società residenti, ma non può costituire tale entità qualora detenga detta controllata tramite società non residenti che non dispongono di una sede stabile in detto Stato membro”.
Si osserva anche che anche la Relazione illustrativa allo schema di DLgs. 147/2015 osserva che la previgente disciplina del consolidato, prevedendo “che un soggetto non residente possa esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possiede una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna controllata, si pone in contrasto con la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia”.