Scende ancora al 4,81% la riduzione dei premi INAIL per le imprese artigiane
Nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il DM 9 ottobre 2024, mediante il quale viene determinata la misura percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano avuto casi di infortunio nel biennio 2022/2023, prevista dall’art. 1 commi 780 e 781 della L. 296/2006.
Nel dettaglio, la riduzione scende ancora assestandosi nella misura pari al 4,81% (rispetto al 4,99% prevista dal DM 27 ottobre 2023) e trova applicazione sull’importo del premio assicurativo dovuto per l’anno 2024.
Si ricorda che la riduzione dei premi, in base a quanto disposto dal citato comma 781, è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008). Tali imprese non devono aver fatto registrare infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (in questo caso 2022/2023).