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Venerdì, 14 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Ammissibili i vantaggi fiscali per le fondazioni nazionali come contrappeso ad altri prelievi

/ REDAZIONE

Venerdì, 14 novembre 2025

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È compatibile con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali una normativa nazionale che, in tema di tassazione del trasferimento del patrimonio a una fondazione familiare (espressamente qualificato come “donazione”), prevede per le fondazioni familiari estere costituite da un fondatore residente deduzioni minori dalla base imponibile e aliquote d’imposta più elevate rispetto a quelle applicate alle fondazioni familiari nazionali, allorché il più favorevole trattamento impositivo assegnato a queste ultime sia volto a compensare il prelievo fiscale che le stesse (a differenza delle fondazioni estere) subiscono a titolo di imposta sostitutiva sulle successioni.

In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 13 novembre 2025, resa nella causa C-142/24, evidenziando, in particolare, come il nesso diretto esistente tra il vantaggio fiscale previsto ai fini dell’imposta di donazione e la compensazione di tale vantaggio con il prelievo fiscale dato dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle successioni sia riconducibile ai “motivi imperativi di interesse generale” che, secondo giurisprudenza costante, possono giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

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