Riqualificazione e ammodernamento delle staff house realizzabili con SCIA
La L. 182/2025 estende la procedura semplificata agli interventi iniziati entro il 31 dicembre 2026
La L. 182/2025, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, ha introdotto misure di semplificazione anche per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo.
Nello specifico, l’art. 12 della legge in questione ha disposto l’aggiunta all’art. 14 del DL 95/2025 di un nuovo comma 2-bis, il quale appare complessivamente animato dall’intento di semplificare e agevolare la concreta realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione delle staff house da parte dei soggetti di cui al comma 2 (come meglio individuati dall’art. 3 del DM 18 settembre 2025).
Si ricorda che l’art. 14 comma 1 del DL 95/2025 ha previsto, per il triennio 2025-2027, l’erogazione di contributi destinati:
- da un lato, alla creazione, alla riqualificazione e all’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo (ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande) a condizioni agevolate, per garantire loro una sistemazione adeguata durante il periodo lavorativo;
- dall’altro, al sostegno dei costi per la locazione dei medesimi alloggi sopportati dai suddetti lavoratori.
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 14 del DL 95/2025 (in vigore dal 18 dicembre 2025) stabilisce che agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare per le finalità e con i contributi di cui al comma 1 da parte dei datori di lavoro beneficiari ai sensi del comma 2, si applica il disposto di cui all’art. 10 comma 7-ter del DL 76/2020.
Si tratta, in estrema sintesi, di una disciplina semplificata che consente la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali mediante SCIA. Viene poi specificato che per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d’uso.
Come si legge nel dossier di accompagnamento al Ddl. sulla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, l’estensione del regime semplificato ex art. 10 comma 7-ter del DL 76/2020 agli interventi edilizi avviati ai sensi dell’art. 14 commi 1 e 2 del DL 95/2025 è volta ad incentivare le istanze relative a detti interventi da parte degli operatori di settore, i quali vengono affrancati dall’incertezza dei tempi derivante da un percorso autorizzativo soggetto a permesso di costruire.
La disposizione di nuovo conio prevede, inoltre, che al mutamento di destinazione d’uso degli edifici, funzionale all’impiego di tali immobili per le finalità di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 14 del DL 95/2025, si applichi la disciplina del mutamento d’uso urbanisticamente rilevante prevista dall’art. 23-ter del DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), per le singole unità immobiliari.
Il comma 2-bis dell’art. 14 del DL 95/2025 sancisce l’obbligo per i soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 di stipulare apposite convenzioni con enti o soggetti gestori di parcheggi, le quali, tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell’immobile, siano idonee a mitigare l’incremento del carico urbanistico.
Viene, inoltre, precisato che restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al DLgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
È, infine, inserita una clausola di invarianza finanziaria riferita alle nuove disposizioni illustrate finora, la quale stabilisce che dall’attuazione delle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941