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IMPRESA

Nelle D&O, manleva della società verso l’amministratore autore dell’illecito nulla

La società commerciale non è obbligata ex lege a tenere indenne l’amministrazione per i danni cagionati a terzi con dolo o colpa

/ Carmela NOVELLA

Martedì, 9 giugno 2026

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Con l’ordinanza n. 18458, deposita ieri, la Cassazione ha enunciato un inedito principio di diritto in tema di assicurazioni a copertura della responsabilità civile degli amministratori di società, anche note come directors & officers liability insurance (in breve, D&O).

Nel caso che ha dato origine alla decisione veniva in rilievo, in particolare, una polizza assicurativa stipulata da una holding che, per quanto qui di interesse, recava: una clausola, con la quale gli assicuratori si erano obbligati a tenere indenne la “Persona assicurata” (vale a dire, l’amministratore) per le somme corrisposte a terzi, quale soggetto civilmente responsabile, a seguito di una richiesta di risarcimento presentata nei suoi confronti per qualsiasi atto illecito (c.d. side A coverage); e una clausola avente a oggetto l’impegno degli assicuratori stessi a tenere indenne la “Società” (ossia, qualunque società del gruppo) di quanto questa abbia corrisposto (o le sia consentito o sia tenuta per legge a corrispondere) all’amministratore per qualsiasi somma che quest’ultimo sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una richiesta di risarcimento presentata nei suoi confronti per atti illeciti rientranti nella copertura assicurativa (c.d. side B coverage).

Tra le società del gruppo e la compagnia assicurativa sorgeva una controversia nella quale, tra le altre cose, veniva posta in discussione la copertura assicurativa invocata dalle prime in forza della side B coverage contenuta nella D&O. Le pretese delle assicurate venivano respinte in primo grado, con statuizione interamente confermata in appello. Seguiva, quindi, l’impugnazione della sentenza di gravame dinanzi alla Cassazione con ricorso affidato a molteplici motivi, tutti dichiarati inammissibili. Ciononostante, la Suprema Corte, facendo leva sulla crescente diffusione e rilevanza pratica delle polizze D&O, nonché delle clausole side B coverage richiamate, ha ravvisato i presupposti per enucleare, nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., i principi di diritto alla luce dei quali valutare validità ed efficacia delle predette clausole.

Nell’assolvere al suddetto compito, l’ordinanza n. 18458/2026 si è, innanzitutto, soffermata sulla genesi e sulla causa dell’assicurazione D&O, rammentando che si tratta di un’assicurazione multirischio importata dall’ordinamento statunitense, ma oramai divenuta socialmente tipica, stipulata a copertura di due tipologie di rischi: la responsabilità civile degli amministratori e dei dirigenti di una società commerciale; le perdite pecuniarie della società, consistite nelle somme sborsate per tenere indenne l’amministratore dalle richieste risarcitorie a lui rivolte da terzi, se tale pagamento sia “richiesto o dovuto a termini di legge”.

La seconda tra le coperture assicurative sopra descritte presuppone che la società commerciale sia obbligata ex lege a manlevare l’amministratore dei danni che questi sia stato chiamato a risarcire ai terzi per fatti compiuti nell’espletamento del suo mandato. Così è, in effetti, negli USA, ove risulta consolidata la regola per cui le società commerciali devono tenere indenni gli amministratori dai costi sostenuti per resistere alle azioni di terzi, se gli amministratori hanno agito in buona fede (la quale si presume) nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali. Per contro – osserva la Corte – nel nostro ordinamento nessuna norma impone di presumere la “buona fede” dell’amministratore che, avendo causato danni a terzi nello svolgimento del mandato, pretenda di essere manlevato dalla società di cui è organo, né quest’ultima ha l’obbligo ope legis di tenerlo indenne dalle pretese dei terzi.

Quindi, per i giudici di legittimità, la clausola, inserita in una polizza D&O, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne una società commerciale delle somme che questa debba rimborsare “per legge” all’amministratore il quale abbia causato con dolo o colpa un danno a terzi, è nulla per inesistenza del rischio, ai sensi dell’art. 1895 c.c., posto che un rischio così congegnato sarebbe di fatto irrealizzabile.
Inoltre, il danno costituito dalla perdita pecuniaria subita non sarebbe indennizzabile neppure qualora la società, pur non essendovi obbligata per legge o per contratto, decidesse di rimborsare all’amministratore il risarcimento da quest’ultimo pagato al terzo danneggiato; ciò in quanto nell’assicurazione contro i danni il rischio deve consistere in un evento fortuito, futuro, incerto, non prevedibile e non voluto, caratteristiche queste oggettivamente incompatibili con un pagamento eseguito spontaneamente e non imposto dalla legge o dal contratto.

Alla luce di questa ulteriore considerazione, la Cassazione giunge quindi ad affermare che “è nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. la clausola, inserita in una polizza c.d. «D&O», in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni”.

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