Regime IVA ordinario sempre ammesso per gli apparecchi da gioco
In relazione agli apparecchi e ai congegni per il gioco lecito, il regime forfetario previsto dall’art. 14-bis del DPR 640/72 riguarda sia l’imposta sugli intrattenimenti (ISI) che l’IVA, le quali sono equiparate dalla legge per le modalità di riscossione. Tuttavia, le due imposte restano autonome e, pertanto, al soggetto passivo è sempre consentito optare per l’applicazione del regime ordinario dell’IVA ex art. 74 comma 6 del DPR 633/72, anche attraverso comportamenti concludenti.
Si tratta del principio di diritto sancito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 18291, depositata il 6 giugno.
L’art. 14-bis del DPR 640/72 stabilisce che, nel caso degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, le imposte (ISI e IVA) sono determinate sulla base di un imponibile medio forfetario annuo e il pagamento è effettuato in un’unica soluzione.
Secondo i giudici di legittimità, però, la disciplina dell’IVA non può essere inscindibilmente collegata e condizionata da quella dell’ISI. Infatti, quest’ultima soggiace esclusivamente al diritto interno, mentre l’IVA è sottoposta a vincoli derivanti dalla disciplina unionale, la quale riconosce al soggetto passivo la possibilità di applicare l’imposta con il regime ordinario. Tale opzione può essere desunta anche da comportamenti concludenti.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941