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IMPRESA

Niente controllo giudiziario se non c’è pericolo di infiltrazione mafiosa

Il giudice della prevenzione deve svolgere una verifica autonoma e attuale della situazione dell’impresa

/ Maria Francesca ARTUSI

Martedì, 9 giugno 2026

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Nell’ambito delle misure di prevenzione disciplinate dal Codice Antimafia, il giudice è tenuto a rigettare la richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis comma 6 del DLgs. 159/2011, nel caso in cui accerti, in pendenza del giudizio amministrativo avverso l’informazione interdittiva e della domanda di sospensione degli effetti della stessa, l’insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente.

Tale principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 21077 depositata ieri, comporta il fatto che il giudice della prevenzione non sia vincolato dalla valutazione prefettizia contenuta nell’interdittiva antimafia, ma debba svolgere una verifica autonoma e attuale della situazione dell’impresa.

Può innanzitutto essere utile precisare che l’art. 34-bis comma 6 del DLgs. 159/2011 dispone che le imprese destinatarie di informazione interdittiva antimafia (art. 84 comma 4 del DLgs. 159/2011), che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario.
Tale istituto comporta la possibilità del giudice di imporre obblighi e restrizioni alle aziende, nonché la possibilità di nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario.

La questione affrontata dalle Sezioni Unite nasceva dall’interpretazione della disposizione appena citata e, in particolare, dall’individuazione dei presupposti necessari per l’ammissione al controllo giudiziario richiesto dall’impresa destinataria di interdittiva antimafia. L’art. 34-bis infatti statuisce ambiguamente che il giudice della prevenzione “accoglie la richiesta ove ne ricorrano i presupposti”, senza in alcun modo indicare quali essi siano, né direttamente, né tramite rinvio ad altre norme.

La Cassazione n. 24762/2025 aveva, pertanto, rilevato l’esistenza di due orientamenti contrapposti.
Secondo un primo indirizzo il giudice della prevenzione non dovrebbe riesaminare la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, ma soltanto verificare se l’impresa possa essere risanata mediante il programma di controllo (cfr., tra le altre, Cass. n. 42983/2024).
L’indirizzo opposto sostiene invece che il tribunale della prevenzione debba svolgere un accertamento autonomo, verificando non solo la “bonificabilità” dell’impresa, ma anche l’effettiva sussistenza dei presupposti della misura. In tale prospettiva, il giudice può anche giungere a conclusioni diverse da quelle del prefetto (tra le altre, Cass. n. 15156/2023).

Il contrasto era stato accentuato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 109/2025, che aveva eliminato l’automatica sospensione degli effetti dell’interdittiva conseguente all’ammissione al controllo giudiziario, imponendo un ripensamento del rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento di prevenzione.

Necessaria una valutazione indipendente, attuale e prospettica

Le Sezioni Unite aderiscono sostanzialmente al secondo orientamento riportato, ma ne precisano la portata.
Secondo la Corte, il controllo giudiziario è una misura di prevenzione autonoma, non un mero strumento accessorio rispetto all’interdittiva prefettizia. Il giudice della prevenzione deve, dunque, svolgere una valutazione indipendente, attuale e prospettica, cioè orientata al futuro.

L’oggetto dell’accertamento non è soltanto la “bonificabilità” dell’impresa, ma soprattutto la verifica dell’attuale rischio di infiltrazione mafiosa. Se tale rischio non sussiste più, viene meno la stessa ragione d’essere della misura di prevenzione e quindi il controllo giudiziario non può essere disposto.
Peraltro – come detto – il giudice della prevenzione non è subordinato né pregiudicato dal giudizio amministrativo sull’interdittiva; può quindi giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle del prefetto, purché fondate su una propria valutazione degli elementi disponibili e di quelli sopravvenuti.

Applicando tali principi al caso concreto, le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che aveva escluso l’esistenza di un attuale pericolo di contaminazione mafiosa e, conseguentemente, aveva respinto la richiesta di controllo giudiziario della società ricorrente, rigettando il ricorso.

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