IVA ordinaria per l’analisi della potabilità dell’acqua distribuita negli edifici abitativi
Con la risposta a interpello n. 120 di ieri, 8 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’aliquota IVA applicabile al servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua distribuita negli edifici abitativi.
Alla fattispecie l’Agenzia non ha ritenuto applicabile l’aliquota ridotta prevista dall’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99 per le prestazioni di recupero edilizio (e in particolare le manutenzioni ordinarie e straordinarie) eseguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Come indicato nella C.M. n. 57/98, in merito all’individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, essi “riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti”.
Sulla base di questa nozione, con alcuni documenti di prassi successivi, è stata ritenuta applicabile l’aliquota IVA del 10% anche alle verifiche periodiche eseguite sugli impianti tecnologici presenti negli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, proprio perché tali verifiche obbligatorie, alla stregua degli interventi di manutenzione ordinaria, “garantiscono la piena funzionalità e il mantenimento in efficienza degli impianti esistenti”.
Nel caso di specie, invece, sebbene l’analisi di qualità e potabilità dell’acqua sia stato commissionato dagli amministratori di condominio, l’intervento non riguarda la manutenzione del sistema idrico degli edifici a destinazione abitativa privata (o condominiali), quale attività di verifica dell’efficienza e della funzionalità dell’impianto, bensì è destinato “a garantire la salubrità dell’acqua destinata al consumo umano distribuita all’interno degli edifici ad uso abitativo”, tramite l’esame del rispetto dei parametri chimici e microbiologici previsti dalla normativa di riferimento. Per questa ragione, il servizio prestato non può, secondo l’Agenzia delle Entrate, beneficiare dell’aliquota IVA del 10%, anche in ragione del principio generale secondo cui le aliquote ridotte, in quanto eccezione all’aliquota ordinaria, richiedono un’applicazione restrittiva.
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