Permuta con momento impositivo anticipato in caso di esecuzione in forma specifica
Nell’ordinanza n. 18544, depositata l’8 giugno, la Cassazione si è pronunciata sul momento impositivo, ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, relativo a una permuta di un bene presente con un bene futuro.
Il caso in esame riguarda un contratto preliminare con cui una società si era obbligata a edificare abitazioni e box su un terreno ceduto alla stessa da alcune persone fisiche prive della partita IVA. A seguito dell’inadempimento della società promittente, i soggetti promissari avevano chiesto e ottenuto dal tribunale l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c.
In merito all’IVA e alle imposte dirette, la Suprema Corte ha sancito che il momento impositivo dell’operazione coincide con la pubblicazione della sentenza emessa dal tribunale, anche se non definitiva. Infatti, è stata accertato che le persone fisiche avevano già pagato il corrispettivo pattuito nel contratto preliminare per il trasferimento delle unità immobiliari. Di conseguenza, non occorre attendere che la sentenza diventi definitiva, al fine di rispettare il sinallagma contrattuale.
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