Base fissa del non residente se l’ufficio è a disposizione del professionista
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 285 di ieri, 20 maggio 2022, esamina il trattamento fiscale del compenso ricevuto da un consulente, residente nei Paesi Bassi, in relazione all’incarico svolto presso gli uffici di un Ministero italiano.
In relazione ai redditi di lavoro autonomo, il criterio di collegamento è individuato, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. d) del TUIR, dal luogo in cui la prestazione è esercitata; a norma dell’art. 25 comma 2 del DPR 600/73, inoltre, non sono soggetti alla ritenuta del 30% a titolo d’imposta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Per ciò che concerne la normativa convenzionale, l’art. 14 del Trattato Italia-Paesi Bassi dispone la tassazione nello Stato di provenienza dei redditi di lavoro autonomo solo in presenza, in tale Stato, di una base fissa di cui il non residente dispone abitualmente e per la parte ad essa riferibile.
Premettendo che la verifica circa la sussistenza della base fissa in Italia esula dall’attività interpretativa dell’Agenzia, la risposta n. 285 evidenzia che la sede fissa può essere costituita anche da un locale o da una stanza di proprietà di altri soggetti che, tuttavia, sia a disposizione del lavoratore autonomo per la sua attività o parte della stessa.
Ciò posto, il riscontro di una “base fissa” in Italia, nell’ambito della struttura logistica messa a disposizione dal Ministero, dipende, ad avviso dell’Agenzia, dal potere effettivo del consulente non residente di utilizzare tale ubicazione per svolgere la sua attività professionale, nonché dalla portata della presenza del professionista in quel luogo e delle concrete attività che vi svolgerà.
Sotto il profilo IVA, l’Agenzia evidenzia come il Ministero non risulti titolare di partita IVA, con il risultato che la prestazione di servizi non è territorialmente rilevante in Italia.